I compiti del Dirigente Scolastico

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Il D. Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 s.m.i. ha imposto alle pubbliche amministrazioni di individuare il “datore di lavoro” al quale far risalire le responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nell´ambito dei soggetti titolari del potere decisionale e di spesa.
Il decreto n° 292 datato 21 giugno 1996 il Ministro della Pubblica Istruzione, individua quale datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, le figure di seguito specificate:
Per gli uffici dell´Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
Per gli uffici dell´Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
Per le istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
Per i conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
Le individuazioni così effettuate, devono essere intese ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, dove presenti.
Per le istituzioni scolastiche ed educative statali, viene quindi indicato come “datore di lavoro” il dirigente scolastico, al quale competono dunque le responsabilità imposte dall´art. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08.
Essendo inoltre, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative – nei casi in cui l´attività didattica preveda l´utilizzo di laboratori – equiparati ai lavoratori (sebbene esclusi dal computo ai fini della determinazione del numero dei lavoratori) risultano con maggior chiarezza come doveri del Capo di Istituto quelli di:
effettuare, in conformità con le ” misure generali di tutela “, di cui all´art. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi e l´individuazione delle misure preventive e protettive redigendo un apposito documento o, nei casi, una dichiarazione;
designare, nei casi previsti, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché i relativi addetti;
aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche delle situazioni rilevate precedentemente;
designare i lavoratori addetti alle gestioni delle emergenze;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, all´evoluzione produttiva e all´evoluzione della tecnica;
nominare il medico competente per l´effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l´obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto guidizio di idoneità.

Per quanto riguarda le istituzioni didattiche ed educative non statali ma legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, anch´esse sono soggette al D.M. 382/98, che individua all´art. 8, come “datore di lavoro” il soggetto gestore dell´Istituto.
Nel caso detto soggetto sia una persona giuridica, viene indicato come titolare degli obblighi relativi alla sicurezza,il legale rappresentante dell´ente.
Con la circolare n° 119 del 29 aprile 1999 il Ministero della Pubblica Istruzione ha inoltre specificato che i “datori di lavoro” devono essere individuati nell´ambito della classe dirigente, quindi Direttori didattici e Presidi, per quanto riguarda le scuole, e Presidenti dei consigli di amministrazione per i conservatori e le accademie.